COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA - ONLUS STATUTO


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Art. 1
È costituita in Brescia, la Società Cooperativa di solidarietà sociale a mutualità prevalente: “COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA - ONLUS”. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie o rappresentanze anche altrove.
Art. 2
La Cooperativa Sociale avrà durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, anche prima della scadenza del termine, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
Art. 3
La Cooperativa Sociale non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini e svolge la propria attività esclusivamente a favore di persone con disabilità nelle attività motorie e del muoversi, soprattutto spastici e miodistrofici prioritariamente residenti nella Provincia di Brescia, gestendo servizi sociosanitari, assistenziali, educativi e di qualunque altro genere purché utili al raggiungimento di una migliore condizione di vita loro e delle loro famiglie.
La Cooperativa, che intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, sviluppa la propria attività solidale in coerenza con gli ideali che portarono le Sezioni di Brer scia delle associazioni AIAS e UILDM a promuovere la nascita dell’originaria “Cooperativa Scuola di mestieri per spastici e miodistrofici” e con lo spirito che mosse gli Alpini bresciani ad erigere il complesso edilizio denominato “Scuola Nikolajewka” e a farne dono alla Cooperativa stessa quale monumento “vivente” a memoria dei caduti nell’omonima battaglia.
Quanto sopra viene perseguito utilizzando, in via principale e finché la Cooperativa ne avrà la disponibilità, il complesso edilizio denominato Scuola Nikolajewka, nel modo più opportuno e consono all’immagine di monumento “vivente” che gli Alpini bresciani hanno voluto imprimergli, privilegiando l’utilizzo di tutte le categorie di soci di cui all’art.4 e rivolgendo i propri servizi soprattutto verso i soci fruitori. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.
Per raggiungere le proprie finalità la Cooperativa può impegnarsi anche nella predisposizione e gestione di attività di formazione e addestramento, proponendosi quale agenzia formativa per la qualificazione e riqualificazione del proprio personale dipendente e/o di altro personale disoccupato o dipendente da altri enti intenzionato a qualificarsi nel settore della disabilità o comunque nel settore sociosanitario.
La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche e integrazioni.
TITOLO II
SOCI COOPERATORI
Art. 4
Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. La responsabilità dei Soci per le obbligazioni sociali è limitata all’ammontare delle azioni sottoscritte. Possono essere Soci tutti i cittadini persone fisiche che, condividano gli scopi sociali della Cooperativa, intendano contribuire al loro raggiungimento e appartengano alle seguenti categorie: Possono essere Soci, a sensi di quanto disposto dall’art.23, terzo comma, decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro dei Soci in base all’appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l’attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio d’Amministrazione.

Art. 5 Chi desidera diventare Socio deve presentare una domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, recante la dichiarazione di condividere lo scopo sociale e di obbligarsi all’osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali. Nella domanda devono essere indicati:
Art. 6
Sull’accoglimento della domanda di ammissione a Socio decide il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro dei Soci. Il nuovo ammesso deve versare l’intero importo delle azioni sottoscritte e il sovrapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio relativa all’accettazione della domanda, il socio sarà escluso, previa intimazione da parte del Consiglio d’Amministrazione, ai sensi dell’art.11 del presente Statuto . Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima convocazione. Gli amministratori nella redazione al bilancio illustrano le regioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
Art. 7
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8
La qualità di socio si perde:

Art. 9

Nel caso di perdita della qualità di Socio, le azioni vengono rimborsate al Socio, anche se sovventore, o agli aventi diritto sulla base del bilancio d’esercizio in cui si sia verificata la perdita della qualità di socio ad un valore non superiore a quello nominale. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla perdita della qualità di Socio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai Soci uscenti o agli aventi diritto dei Soci defunti saranno devolute al Fondo di riserva. Il rimborso sarà fatto entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

Art.10

Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è consentito al Socio: La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, se ne deve dare immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il Socio che:

TITOLO III
SOCI SOVVENTORI

Art. 12

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 legge 31 gennaio 1992, n. 59. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che i soggetti diversi dalle persone fisiche. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. L’azione ha un valore nominale di Euro 500,00. Le azioni dei soci sovventori confluiscono nel fondo per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 15. Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari ad una. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione per i soci cooperatori.

Art. 13

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l’eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione in favore dei soci cooperatori. La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

Art. 14

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni come stabilito dall’articolo 9.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Art. 15

Il patrimonio sociale è formato: Ai sensi dell’art. 2346 del codice civile la società ha facoltà di non emettere i certificati azionari e pertanto, in tale caso, la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali consegue all’iscrizione al libro dei soci. Nessuna riserva può essere distribuita ai soci per alcun titolo.

Art. 16

Le azioni non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Si applicano, in tale caso, le disposizioni dell’art.2530 cod. civ.

TITOLO V
ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 17

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

Art. 18

Salvo quanto previsto in materia di ristorni, nessun utile può essere distribuito fra i soci. L’eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere destinata a: a. Riserva legale, secondo quanto previsto dall’art. 2545 quater del codice civile; b. ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge; c. altre riserve obbligatorie per legge; d. riserva straordinaria indivisibile ex art. 12 legge 904/77; e. eventuali altri fondi di riserva indivisibili. Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica. L’Assemblea che approva il progetto di bilancio delibera sull’erogazione dei ristorni ai soci cooperatori, tenuto conto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dal presente Statuto. La ripartizione del ristorno ai singoli soci cooperatori, qualora deliberata, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei corrispettivi pagati alla Cooperativa per le prestazioni ricevute, per i soci fruitori, dell’inquadramento e dell’apporto professionale per i soci prestatori. Non possono essere distribuite, a titolo di ristorno, somme eccedenti la differenza positiva fra valore e costi della produzione, determinata ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile, realizzata dalla cooperativa con i soci cooperatori.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

Art. 19

Sono organi della Cooperativa Sociale:

A) ASSEMBLEA

Art. 20

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ed è convocata nel Comune ove ha sede la Cooperativa. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e, quando particolari esigenze lo richiedano, in un termine in ogni caso non superiore a centottanta giorni come previsto dall’art.2364 cod. civ. I Soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell’Assemblea a condizione, però, che la domanda relativa sia presentata per iscritto da almeno un decimo dei Soci che hanno diritto a voto nell’Assemblea; in questo ultimo caso l’Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 21

L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano o telefax a tutti i Soci, almeno dieci giorni prima dell’adunanza. Nell’avviso suddetto deve essere indicata la data dell’eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e sia pure presente la maggioranza dei componenti dell’Organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale. Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22

L’Assemblea Ordinaria, qualunque sia l’oggetto da trattare, è valida: in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti o rappresentati. L’Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà dei voto loro spettanti e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più di un terzo dei voti loro spettanti. Quando si tratta dello scioglimento anticipato della Cooperativa Sociale o della sua trasformazione, l’Assemblea delibera, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più dei tre quinti dei voti loro spettanti, salvo quanto previsto dall’art.2545 decies, secondo comma, cod. civ. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione.

Art. 23

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per scheda segreta quando ne faccia domanda un numero di Soci che rappresentino un quinto dei Soci presenti o rappresentati. Le elezioni delle cariche sociali dovranno farsi con scheda segreta a scrutinio segreto, salva diversa unanime decisione dell’Assemblea.

Art. 24

Nell’Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei Soci e non siano in mora nel versamento delle azioni sottoscritte Ai soci diversi dalle persone fisiche è attribuito un voto qualunque sia l’entità dei conferimenti. A tutti gli altri soci spetta un voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte. In caso di malattia o di altro impedimento i Soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea soltanto da altri Soci mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla Cooperativa Sociale. Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di un Socio. Non possono essere mandatari né gli Amministratori né i dipendenti della Cooperativa Sociale.

Art. 25

L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che su richiesta di almeno un quinto dei Soci presenti o rappresentati l’Assemblea non elegga altri a presiederla. Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il presidente è eletto dall’Assemblea. Alla nomina del Segretario dell’Assemblea provvede il Presidente di questa; il Segretario può essere anche una persona non socia. Se avvengono votazioni a schede segrete l’Assemblea sceglie tra i presenti due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; il verbale dell’Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici membri eletti dall’Assemblea tra i Soci, di cui almeno uno deve appartenere alla categoria dei soci diversi dalle persone fisiche e almeno uno alla categoria dei soci sovventori. I soci prestatori non possono avere più di due rappresentanti nel Consiglio d’Amministrazione. In ogni caso, i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti il Consiglio d’Amministrazione. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. La loro cessazione è regolata dall’art. 2385 cod. civ. Nella prima riunione gli Amministratori eleggono tra di loro un Presidente e un Vice Presidente. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più Amministratori, ad eccezione delle materie previste dall’art.2381 cod. civ., dei poteri di ammissione, recesso, ed esclusione dei soci, e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Ogni quarantacinque giorni, gli Amministratori delegati devono riferire al Consiglio d’Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa. Il Consiglio può inoltre nominare un Segretario, anche al di fuori del Consiglio. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si possono tenere anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. Gli Amministratori non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa Sociale nell’esercizio delle loro mansioni. La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari deleghe, in conformità dello statuto, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. Il Presidente provvede affinché vengano fornite e a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno. La convocazione sarà fatta a mezzo di avviso personale, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, da spedirsi o da recapitarsi, a mezzo lettera, fax o e-mail non meno di tre giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima della riunione, in modo che Amministratori e Sindaci effettivi ne siano informati. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono palesi. L’Amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo delegato. In tal caso la deliberazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell’operazione. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà d’invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori.

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Pertanto, tra l’altro, spetta al Consiglio di Amministrazione:

Art. 29

Se nel corso dell’esercizio sociale vengono a mancare uno o più Amministratori quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza della carica degli Amministratori così nominati dall’Assemblea è quella degli Amministratori sostituiti.

Art. 30

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la Cooperativa Sociale di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa Sociale davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della Cooperativa Sociale. Nell’assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza del Presidente.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 31

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dal l’Assemblea anche fra i non Soci. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Tutti i Sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel registro dei revisori istituito presso il Ministero della Giustizia. Il compenso spettante ai Sindaci è stabilito con deliberazione dell’Assemblea all’atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea.

Art. 32

Il funzionamento del Collegio Sindacale è disciplinato dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Art. 33

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 2409 bis del codice civile, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro. L’Assemblea della Cooperativa, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l’incarico, che ha la durata prevista dalla legge, e determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico, pari a tre esercizi.

TITOLO VII REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 34

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2514 c.c. e in considerazione delle finalità eminentemente sociali della Cooperativa: a. è vietato distribuire dividendi; b. è vietato remunerare eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dalla legge per i dividendi delle cooperative a mutualità prevalente; c. è vietato distribuire riserve fra i soci; d. in caso di scioglimento della Cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai Soci, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Art. 35 In caso di scioglimento della Cooperativa Sociale, l’Assemblea, con la maggioranza stabilita dal quarto comma dall’art. 23, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri. Art. 36 Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.